Riforma degli Organi Collegiali

 

La VII commissione Cultura della Camera sta lavorando dal 2008 alla riforma degli Organi Collegiali, senza trovare una buona sintesi.

Ora la Presidente della Commissione, on. Aprea, ha presentato una proposta di testo unificato su cui si apre il confronto.

A questo indirizzo trovate la trascrizione integrale del testo, datato 25 gennaio.

http://www.camera.it/453?shadow_organo_parlamentare=1500&bollet=_dati/leg16/lavori/bollet/201201/0125/html/07#allegato

Qui sotto riportiamo gli articoli più significativi, su cui Maurizio Salvi, dell’AGE, ha chiesto un riscontro degli organismi e delle associazioni dei genitori.

L’improvvisa accelerazione fa ipotizzare (non se ne parla dal 2009: vedi le proposte allora presentate, che allego in una tabella comparativa costruita da Cinzia Olivieri- ML EDSCUOLA) una ripresa della discussione anche in parlamento e ci porta la necessità che a Roma possano arrivare le voci e le valutazioni/proposte dei genitori.

 

Trattandosi del futuro della partecipazione e della rappresentanza, SE PENSATE DI DISCUTERNE, O AVETE GiA’ VALUTAZIONI SULL’ARGOMENTO (apprezzamenti, dubbi, disaccordi), VI CHIEDIAMO DI COMUNICARCELO. Assembleremo i contenuti in un documento di sintesi e le faremo avere a Fopags, Forags, Fonags (allegato il loro documento del 2007), nonché alla Commissione stessa.

 

Grazie

Cordiali saluti

La Redazione

VII Commissione – Mercoledì 25 gennaio 2012
ALLEGATO 1

Norme per l’autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonché per la riforma dello stato giuridico dei docenti. C. 953 Aprea e abbinate C. 808 e C. 813 Angela Napoli, C. 1199 Frassinetti, C. 1262 De Torre, C. 1468 De Pasquale e C. 1710 Cota.

PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO DEL RELATORE
(…)Negli art. 1 e 2 si dice che ogni scuola si regolamenta con proprio Statuto “Gli statuti delle istituzioni scolastiche regolano l’istituzione, la composizione e il funzionamento degli organi interni nonché le forme e le modalità di partecipazione della comunità scolastica.” Le scuole superiori possono da sole o in rete costituire consorzi o fondazioni: partner previsti possono essere soggetti pubblici e privati, altre fondazioni, associazioni di genitori o di cittadini, organizzazioni non profit.

Art. 3.elenca gli organi della scuola che saranno previsti e le loro funzioni. La partecipazione, nelle forme e nelle modalità,  viene autonomamente regolamentata da ogni scuola attraverso il proprio statuto.

(Organi delle istituzioni scolastiche).

1. Sono organi delle istituzioni scolastiche;
a) il dirigente, di cui all’articolo 4, con funzioni di gestione;
b) il consiglio, di cui agli articolo 5 e 6, con funzioni di indirizzo.
c) i consigli dei dipartimenti tecnici di cui all’articolo 7; sostituiscono il collegio docenti
d) gli organi di valutazione collegiale degli alunni di cui all’articolo 8; scompare il consiglio di classe come organo collegiale. I docenti valutano i percorsi

e) il nucleo di valutazione di cui all’articolo 10.

2. Nel rispetto delle competenze degli organi di cui ai commi precedenti, lo Statuto prevede forme e modalità per la partecipazione della comunità scolastica.

 

Art. 4.
(Dirigente scolastico).

1. Il dirigente scolastico ha la legale rappresentanza dell’istituzione e, sotto la propria responsabilità, gestisce le risorse umane, finanziarie e strumentali e risponde dei risultati del servizio agli organismi istituzionalmente competenti.

Art. 5.
(Consiglio di indirizzo).

1. Il consiglio di indirizzo ha compiti di indirizzo generale dell’attività scolastica. In particolare:
a) approva e modifica, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, lo statuto dell’istituzione scolastica, comprese le modalità di elezione, sostituzione e designazione dei propri membri;
b) delibera il regolamento relativo al proprio funzionamento;
c) delibera il piano dell’offerta formativa;
d) approva il programma annuale e – nei limiti consentiti dalla legge di bilancio – anche pluriennale (da denominare bilancio di previsione);
e) approva il conto consuntivo;
f) delibera il regolamento di istituto;
g) designa i componenti del nucleo di valutazione, di cui all’articolo 10;
h) approva accordi e convenzioni con soggetti esterni e la partecipazione a fondazioni e consorzi di cui all’articolo 2.

2. Per l’esercizio dei compiti di cui alle lettere da c) ad h) è necessaria la proposta del dirigente scolastico.

Art. 6.
(Composizione del consiglio di indirizzo). Stanti i criteri e i numeri,  la partecipazione dei genitori sarà prevedibilmente di due, a volte tre,  persone…

1. Il Consiglio di indirizzo è composto da un numero di membri compreso fra sette ed undici. La sua composizione è fissata dallo Statuto, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) il dirigente scolastico e il direttore dei servizi generali ed amministrativi sono membri di diritto;
b) la rappresentanza dei genitori e dei docenti è paritetica;
c) nelle scuole secondarie di secondo grado è assicurata la rappresentanza degli studenti;
d) del consiglio fanno parte membri esterni, scelti fra le realtà di cui all’articolo 1 comma 3, in numero non superiore a due.

2. Le modalità di costituzione delle rappresentanze dei docenti, dei genitori e degli studenti sono stabilite dal regolamento di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b). I membri esterni sono scelti dal consiglio secondo modalità stabilite dal suddetto regolamento.

3. Il consiglio di indirizzo è presieduto da un genitore o da un componente esterno, eletto nel suo seno. Il presidente convoca l’organo e ne fissa l’ordine del giorno. Il consiglio si riunisce, altresì, su richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti.

4. Il direttore dei servizi generali e amministrativi svolge le funzioni di segretario del consiglio.
5. Gli studenti minorenni che fanno parte del consiglio di indirizzo non hanno diritto di voto per quanto riguarda il bilancio di previsione e il conto consuntivo.
6. In sede di prima attuazione, le elezioni del consiglio di indirizzo si svolgono entro il 30 settembre dell’anno scolastico successivo all’approvazione dello Statuto.
(…)

Art. 8.
(Organi di valutazione collegiale degli alunni).

1. I docenti, nell’esercizio della propria funzione, valutano in sede collegiale i livelli di apprendimento degli alunni, periodicamente e alla fine dell’anno scolastico, e ne certificano le competenze in uscita, in coerenza con i profili formativi relativi ai singoli percorsi di studio, secondo modalità indicate dal regolamento di istituto

Art. 9.
(Partecipazione e diritti degli studenti e delle famiglie).

1. Le istituzioni scolastiche, nell’ambito dell’autonomia organizzativa e didattica riconosciuta dalla legge, valorizzano la partecipazione alle attività della scuola degli studenti e delle famiglie, di cui garantiscono l’esercizio dei diritti di riunione e di associazione. Tutto è ancora più ampiamente lasciato all’autonoma interpretazione dei diritti e alla approvazione nel regolamento autonomo

Art. 17.
(Consigli delle autonomie scolastiche). (è questo il livello territoriale: le scuole possono gestirsi da sole o in rete. Organismi di governance sono ipotizzati solo a livello regionale e nazionale)

1. Con proprio regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le Commissioni parlamentari, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca provvede ad istituire a livello regionale e nazionale i Consigli delle autonomie scolastiche, composto da rappresentanti eletti rispettivamente dai dirigenti e dai presidenti dei consigli di indirizzo delle istituzioni scolastiche autonome e ne fissa le modalità di costituzione e di funzionamento

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